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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
“GRUPPO TEATRO FRAGILE”

 

ART. 1 COSTITUZIONE

E’ costituita un’Associazione senza scopo di lucro denominata “Gruppo Teatro Fragile”. L’Associazione è apartitica.

ART. 2 SEDE

L’Associazione ha sede in Treviolo (Bergamo), Via XXIV Maggio n. 18 e potrà istituire sedi secondarie, filiali o succursali, qualora lo ritenga opportuno ai fini di una migliore organizzazione dell’attività sul territorio.

ART. 3 OGGETTO E SCOPO

L’Associazione si propone di diffondere la ricerca e la cultura teatrale, favorendo la formazione artistica dei suoi membri e la realizzazione di politiche di promozione culturale relative al teatro e alle attività a esso connesse.

ART. 4  ASSOCIATI: DIRITTI E DOVERI

Gli associati hanno diritto di voto e possono rivestire cariche associative.

Usufruiscono di tutti i servizi dell’Associazione, hanno diritto di accedere e conoscere tutti i programmi dell’Associazione con cui la stessa intende attuare gli scopi sociali, possono consultare, previa richiesta, gli atti e i registri dell’Associazione.

Gli associati partecipano alla vita associativa, perseguendo gli scopi dell’Associazione e favorendone lo sviluppo e la crescita.

Concorrono alla gestione dell’Associazione direttamente, rivestendo le cariche associative o indirettamente, partecipando all’elezione delle cariche associative.

Sono ammesse a far parte dell’Associazione le seguenti categorie di soci:

- Soci fondatori: sono le persone che sono intervenute nell’atto costitutivo o coloro che saranno cooptati dai sottoscrittori dell’atto stesso con tale qualifica.

- Soci ordinari e sostenitori: sono coloro che partecipano alle iniziative dell’Associazione.

ART. 5 AMMISSIONE, ESCLUSIONE E RECESSO

L’ammissione del nuovo associato è disposta dal Consiglio Direttivo, a seguito di domanda scritta presentata dall’interessato, con le modalità fissate annualmente dal Consiglio Direttivo.

Avverso il diniego di iscrizione all’Associazione espresso dal Consiglio, il richiedente può ricorrere al Collegio dei Probiviri, la cui decisione non può essere impugnata.

La qualità di associato si perde per decesso, esclusione e recesso. In caso di morte, la quota associativa è intrasmissibile agli eredi.

Può essere escluso dall’Associazione l’associato che, per il suo comportamento, si renda indegno di far parte dell’Associazione o allorché si manifesti un conflitto di interessi con gli scopi associativi.

L’esclusione dell’associato è deliberata dal Consiglio Direttivo, che provvede a darne comunicazione all’interessato: ogni associato può ricorrere contro il provvedimento al collegio dei probiviri secondo quanto disposto dall’art. 16 del presente Statuto.

Ogni associato può recedere dall’Associazione in qualunque momento e senza oneri, fermo restando l’espletamento degli incarichi presi e degli obblighi assunti nei confronti dell’Associazione.

In nessun caso, l’associato che recede ha diritto alla restituzione della quota associativa.

ART. 6 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’Associazione, creati dalla sua costituzione:

- l’Assemblea degli associati;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente.

Tali organi, qualora sia deliberato dal Consiglio Direttivo, possono essere integrati con i seguenti:

- il Collegio dei Probiviri;

- il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 7 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L’Assemblea è costituita dagli associati che risultano iscritti nell’apposito registro.

Ogni associato ha diritto ad un voto e può rappresentare per delega scritta non più di tre associati.

L’Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L’Assemblea ordinaria dev’essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

L’Assemblea ha i seguenti compiti:

- deliberare sui principi e sugli indirizzi generali dell’Associazione;

- discutere e approvare la relazione annuale del Consiglio Direttivo sulle attività svolte e sul programma;

- approvare eventuali regolamenti interni;

- approvare i bilanci consuntivo e preventivo;

- nominare le cariche sociali;

- trattare tutti gli argomenti che sono di sua competenza e che siano stati posti all’ordine del giorno;

- il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 8 CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente mediante comunicazione inviata con lettera (cartacea o elettronica) a tutti gli associati almeno otto giorni prima della data fissata e deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’Assemblea con indicazione anche della seconda convocazione.

L’Assemblea straordinaria delibera le modifiche allo statuto e lo scioglimento dell’Associazione.

L’Assemblea straordinaria è convocata se richiesta da almeno un terzo degli associati o del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati per delega.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei votanti presenti o rappresentanti.

ART. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri eletti dall’Assemblea fra i propri associati.

Fatta eccezione per i poteri spettanti all’Assemblea, il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’ordinaria e straordinaria amministrazione e specificatamente:

- formula il programma e la relazione annuale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

- predispone annualmente il bilancio preventivo e consuntivo dell’Associazione, sottoponendolo all’approvazione dell’Assemblea;

- propone eventuale regolamenti interni all’Assemblea;

- propone le modifiche allo statuto all’Assemblea;

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta, elegge a maggioranza semplice il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.

I Consiglieri durano in carica un anno e possono essere rieletti dall’Assemblea degli associati.

I Consiglieri svolgono la loro attività gratuitamente.

Ai Consiglieri sono affidate specifiche mansioni e competenze per l’esercizio delle attività dell’Associazione.

In caso di dimissioni, morte e decadenza di uno dei Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima riunione dell’Assemblea.

I Consiglieri che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive del consiglio decadono dalla carica.

ART. 10 PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E SEGRETARIO

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

È nominato dal Consiglio Direttivo.

Presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, sovrintende alle attività dell’Associazione e all’esecuzione delle delibere degli organi sociali. In caso di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, riferendone allo stesso nell’adunanza immediatamente successiva.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano.

Il Segretario provvede alla stesura dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo in apposito libro e cura la tenuta degli atti e dei libri sociali.

ART. 11 TESORIERE

Il Tesoriere, ferme restando le responsabilità del Presidente e degli altri organi associativi, è il curatore della gestione finanziaria dell’Associazione, della quale ne risponde l’Assemblea, che lo elegge.

Esso ha il compito di svolgere tutte le operazioni contabili relative all’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione stessa, compresa l’apertura e l’estinzione di conti correnti bancari ovvero postali. In particolare, ha il compito di:

- tenere una ordinata e tempestiva registrazione contabile dei movimenti finanziari dell’Associazione;

- provvedere all’esecuzione delle operazioni contabili relative ai rimborsi spese, acquisti, pagamento rette, utenze, affitti, abbonamenti, ecc.;

- tenere in nota i crediti e sollecitarne le relative liquidazioni in caso di ritardi;

- proporre al Consiglio Direttivo e all’Associazione le iniziative atte a ottimizzarne la gestione finanziaria;

- redigere un registro delle spese e delle entrate consultabile, previa richiesta, da tutti i soci dell’Associazione;

- gestire il fondo destinato dal Consiglio Direttivo per le piccole spese non soggette a delibera preventiva;

- relazionare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea sulla situazione finanziaria.

ART. 12 COLLEGIO DEI PROBIVIRI E DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Probiviri può essere eletto dall’Assemblea anche tra i non soci, tra persone autorevoli per pregio e qualità morali. Nel caso, esso è composto da due a tre componenti.

Il suo compito è quello di intervenire in caso di controversie interne all’Associazione o in occasione di fatti o episodi che possono offuscare il buon nome dell’Associazione.

Il Collegio dei Revisori dei conti può essere eletto dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. Nel caso, esso è composto da due a tre componenti. Esso verifica la regolarità della gestione amministrativa, fiscale e contabile dell’Associazione, controllando periodicamente la tenuta dei libri sociali.

Ha il potere di richiamare il Consiglio Direttivo ai suoi obblighi, qualora rilevi irregolarità di ordine contabile.

Redige la relazione annuale da allegare al bilancio.

Il Collegio dei Revisori dei Conti  e il Collegio dei Probiviri sono composti da tre membri ciascuno, che eleggono tra loro il proprio Presidente, durano in carica un anno e sono rieleggibili.

ART. 13 PATRIMONIO E BILANCIO DELL’ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell’Associazione è costruito da:

- beni mobili e immobili;

- fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

- erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;

- utile derivante dall'organizzazione di manifestazioni e dallo svolgimento di attività marginali di carattere commerciale ed ai fini istituzionali;

- contributi ordinali e straordinari di coloro che partecipano alle varie attività ed iniziative promosse dall'Associazione;

- contributi ordinari e straordinari di organi dello Stato, Regioni ed enti locali e di altri enti pubblici e privati;

- interessi attivi ed altre rendite patrimoniali;

- altre sovvenzioni concesse dallo Stato, da enti pubblici e privati e da persone fisiche;

- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

È in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

ART. 14 SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’Associazione è disposto dall’Assemblea straordinaria, qualunque sia il numero dei presenti, con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento, l’Assemblea delibera la destinazione del patrimonio a fini di pubblica utilità, sociali e umanitari o a enti od associazioni aventi finalità analoghe a quelle della presente Associazione

ART. 15 MODIFICHE DELLO STATUTO

Le modifiche dello Statuto sono disposte dall’Assemblea straordinaria.

Non possono essere apportate modifiche statutarie che portino a snaturare la connotazione tipica dell’Associazione, venendo a stravolgere le finalità sostanziali della stessa.

ART. 16 CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie relative al rapporto associativo sono rimesse al Collegio di Probiviri, con esclusione di ogni altra giurisdizione.

Il Collegio dei Probiviri decide ex bono et aequo, con dispensa di ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate.

La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile e deve essere comunicata alle parti interessate mediante lettera raccomandata, non oltre venti giorni dalla data in cui è stata adottata.

ART. 17 NORME INTEGRATIVE

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si a riferimento alle disposizioni del Codice Civile e delle leggi in materia.

Treviolo, 17 marzo 2003

I soci fondatori

(Giovanbattista Bertocchi)

(Vincenza Maria Rita Mazzara)

(Marianna Agostino)

(Stefano Asperti)

(Sara Alborghetti)

(Carlo D’Addato)

 

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