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STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE |
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ART. 1 COSTITUZIONE
E’ costituita un’Associazione senza scopo di lucro denominata
“Gruppo Teatro Fragile”. L’Associazione è apartitica.
ART. 2 SEDE
L’Associazione ha sede in Treviolo (Bergamo), Via XXIV Maggio
n. 18 e potrà istituire sedi secondarie, filiali o succursali, qualora lo
ritenga opportuno ai fini di una migliore organizzazione dell’attività sul
territorio.
ART. 3 OGGETTO E SCOPO
L’Associazione si propone di diffondere la ricerca e la
cultura teatrale, favorendo la formazione artistica dei suoi membri e la
realizzazione di politiche di promozione culturale relative al teatro e alle
attività a esso connesse.
ART. 4 ASSOCIATI: DIRITTI E
DOVERI
Gli associati hanno diritto di voto e possono rivestire
cariche associative.
Usufruiscono di tutti i servizi dell’Associazione, hanno
diritto di accedere e conoscere tutti i programmi dell’Associazione con cui
la stessa intende attuare gli scopi sociali, possono consultare, previa
richiesta, gli atti e i registri dell’Associazione.
Gli associati partecipano alla vita associativa, perseguendo
gli scopi dell’Associazione e favorendone lo sviluppo e la crescita.
Concorrono alla gestione dell’Associazione direttamente,
rivestendo le cariche associative o indirettamente, partecipando all’elezione
delle cariche associative.
Sono ammesse a far parte dell’Associazione le seguenti
categorie di soci:
- Soci
fondatori: sono le persone che sono intervenute nell’atto costitutivo o
coloro che saranno cooptati dai sottoscrittori dell’atto stesso con tale
qualifica.
- Soci
ordinari e sostenitori: sono coloro che partecipano alle iniziative
dell’Associazione.
ART. 5 AMMISSIONE, ESCLUSIONE E RECESSO
L’ammissione del nuovo associato è disposta dal Consiglio
Direttivo, a seguito di domanda scritta presentata dall’interessato, con le
modalità fissate annualmente dal Consiglio Direttivo.
Avverso il diniego di iscrizione all’Associazione espresso dal
Consiglio, il richiedente può ricorrere al Collegio dei Probiviri, la cui decisione
non può essere impugnata.
La qualità di associato si perde per decesso, esclusione e
recesso. In caso di morte, la quota associativa è intrasmissibile agli eredi.
Può essere escluso dall’Associazione l’associato che, per il
suo comportamento, si renda indegno di far parte dell’Associazione o allorché
si manifesti un conflitto di interessi con gli scopi associativi.
L’esclusione dell’associato è deliberata dal Consiglio
Direttivo, che provvede a darne comunicazione all’interessato: ogni associato
può ricorrere contro il provvedimento al collegio dei probiviri secondo
quanto disposto dall’art. 16 del presente Statuto.
Ogni associato può recedere dall’Associazione in qualunque
momento e senza oneri, fermo restando l’espletamento degli incarichi presi e
degli obblighi assunti nei confronti dell’Associazione.
In nessun caso, l’associato che recede ha diritto alla
restituzione della quota associativa.
ART. 6 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione, creati dalla sua costituzione:
-
l’Assemblea degli associati;
-
il Consiglio Direttivo;
-
il Presidente.
Tali organi, qualora sia deliberato dal Consiglio Direttivo,
possono essere integrati con i seguenti:
-
il Collegio dei Probiviri;
-
il Collegio dei Revisori dei Conti.
ART. 7 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
L’Assemblea è costituita dagli associati che risultano
iscritti nell’apposito registro.
Ogni associato ha diritto ad un voto e può rappresentare per
delega scritta non più di tre associati.
L’Assemblea è ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea ordinaria dev’essere convocata dal Consiglio
Direttivo ogni anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio
sociale.
L’Assemblea ha i seguenti compiti:
- deliberare sui principi e
sugli indirizzi generali dell’Associazione;
-
discutere e approvare la relazione annuale del Consiglio Direttivo sulle
attività svolte e sul programma;
-
approvare eventuali regolamenti interni;
-
approvare i bilanci consuntivo e preventivo;
-
nominare le cariche sociali;
-
trattare tutti gli argomenti che sono di sua competenza e che siano stati
posti all’ordine del giorno;
-
il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti.
ART. 8 CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI
DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente mediante
comunicazione inviata con lettera (cartacea o elettronica) a tutti gli
associati almeno otto giorni prima della data fissata e deve contenere
l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’Assemblea con
indicazione anche della seconda convocazione.
L’Assemblea straordinaria delibera le modifiche allo statuto e
lo scioglimento dell’Associazione.
L’Assemblea straordinaria è convocata se richiesta da almeno
un terzo degli associati o del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con
la presenza di almeno la metà più uno degli associati e, in seconda
convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti o
rappresentati per delega.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei
votanti presenti o rappresentanti.
ART. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo
composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri eletti
dall’Assemblea fra i propri associati.
Fatta eccezione per i poteri spettanti all’Assemblea, il
Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’ordinaria e
straordinaria amministrazione e specificatamente:
-
formula il programma e la relazione annuale da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea;
-
predispone annualmente il bilancio preventivo e consuntivo dell’Associazione,
sottoponendolo all’approvazione dell’Assemblea;
-
propone eventuale regolamenti interni all’Assemblea;
-
propone le modifiche allo statuto all’Assemblea;
Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta, elegge a
maggioranza semplice il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.
I Consiglieri durano in carica un anno e possono essere
rieletti dall’Assemblea degli associati.
I Consiglieri svolgono la loro attività gratuitamente.
Ai Consiglieri sono affidate specifiche mansioni e competenze
per l’esercizio delle attività dell’Associazione.
In caso di dimissioni, morte e decadenza di uno dei
Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione,
chiedendone la convalida alla prima riunione dell’Assemblea.
I Consiglieri che senza giustificato motivo non partecipano a
tre sedute consecutive del consiglio decadono dalla carica.
ART. 10 PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E
SEGRETARIO
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei
confronti dei terzi ed in giudizio.
È nominato dal Consiglio Direttivo.
Presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, sovrintende
alle attività dell’Associazione e all’esecuzione delle delibere degli organi
sociali. In caso di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del
Consiglio Direttivo, riferendone allo stesso nell’adunanza immediatamente
successiva.
In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito
dal Vicepresidente o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano.
Il Segretario provvede alla stesura dei verbali delle riunioni
del Consiglio Direttivo in apposito libro e cura la tenuta degli atti e dei
libri sociali.
ART. 11 TESORIERE
Il Tesoriere, ferme restando le responsabilità del Presidente
e degli altri organi associativi, è il curatore della gestione finanziaria
dell’Associazione, della quale ne risponde l’Assemblea, che lo elegge.
Esso ha il compito di svolgere tutte le operazioni contabili
relative all’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione
stessa, compresa l’apertura e l’estinzione di conti correnti bancari ovvero
postali. In particolare, ha il compito di:
-
tenere una ordinata e tempestiva registrazione contabile dei movimenti
finanziari dell’Associazione;
-
provvedere all’esecuzione delle operazioni contabili relative ai rimborsi
spese, acquisti, pagamento rette, utenze, affitti, abbonamenti, ecc.;
-
tenere in nota i crediti e sollecitarne le relative liquidazioni in caso di
ritardi;
-
proporre al Consiglio Direttivo e all’Associazione le iniziative atte a
ottimizzarne la gestione finanziaria;
-
redigere un registro delle spese e delle entrate consultabile, previa
richiesta, da tutti i soci dell’Associazione;
-
gestire il fondo destinato dal Consiglio Direttivo per le piccole spese non
soggette a delibera preventiva;
-
relazionare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea sulla
situazione finanziaria.
ART. 12 COLLEGIO DEI PROBIVIRI E DEI
REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Probiviri può essere eletto dall’Assemblea
anche tra i non soci, tra persone autorevoli per pregio e qualità morali. Nel
caso, esso è composto da due a tre componenti.
Il suo compito è quello di intervenire in caso di controversie
interne all’Associazione o in occasione di fatti o episodi che possono
offuscare il buon nome dell’Associazione.
Il Collegio dei Revisori dei conti può essere eletto
dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. Nel caso,
esso è composto da due a tre componenti. Esso verifica la regolarità della
gestione amministrativa, fiscale e contabile dell’Associazione, controllando
periodicamente la tenuta dei libri sociali.
Ha il potere di richiamare il Consiglio Direttivo ai suoi
obblighi, qualora rilevi irregolarità di ordine contabile.
Redige la relazione annuale da allegare al bilancio.
Il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei
Probiviri sono composti da tre membri ciascuno, che eleggono tra loro il
proprio Presidente, durano in carica un anno e sono rieleggibili.
ART. 13 PATRIMONIO E BILANCIO
DELL’ASSOCIAZIONE
Il patrimonio dell’Associazione è costruito da:
-
beni mobili e immobili;
-
fondi di riserva costituiti
con le eccedenze di bilancio;
-
erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
-
quote associative;
-
utile derivante dall'organizzazione di manifestazioni e dallo svolgimento di
attività marginali di carattere commerciale ed ai fini istituzionali;
-
contributi ordinali e straordinari di coloro che partecipano alle varie
attività ed iniziative promosse dall'Associazione;
-
contributi ordinari e straordinari di organi dello Stato, Regioni ed enti
locali e di altri enti pubblici e privati;
-
interessi attivi ed altre rendite patrimoniali;
- altre sovvenzioni concesse
dallo Stato, da enti pubblici e privati e da persone fisiche;
-
ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
È in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto,
utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita
dell'Associazione.
ART. 14 SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione è disposto dall’Assemblea
straordinaria, qualunque sia il numero dei presenti, con voto favorevole di
almeno tre quarti degli associati.
In caso di scioglimento, l’Assemblea delibera la destinazione
del patrimonio a fini di pubblica utilità, sociali e umanitari o a enti od
associazioni aventi finalità analoghe a quelle della presente Associazione
ART. 15 MODIFICHE DELLO STATUTO
Le modifiche dello Statuto sono disposte dall’Assemblea
straordinaria.
Non possono essere apportate modifiche statutarie che portino
a snaturare la connotazione tipica dell’Associazione, venendo a stravolgere
le finalità sostanziali della stessa.
ART. 16 CONTROVERSIE
Tutte le eventuali controversie relative al rapporto
associativo sono rimesse al Collegio di Probiviri, con esclusione di ogni
altra giurisdizione.
Il Collegio dei Probiviri decide ex bono et aequo, con
dispensa di ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate.
La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile e deve
essere comunicata alle parti interessate mediante lettera raccomandata, non
oltre venti giorni dalla data in cui è stata adottata.
ART. 17 NORME INTEGRATIVE
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente
statuto, si a riferimento alle disposizioni del Codice Civile e delle leggi
in materia.
Treviolo, 17
marzo 2003
I soci fondatori (Giovanbattista Bertocchi) (Vincenza Maria Rita Mazzara) (Marianna Agostino) (Stefano Asperti) (Sara Alborghetti) (Carlo D’Addato)
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